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Bonus per servizi baby sitting e centri estivi

Via libera alle domande per i bonus per servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia.

I  nuovi bonus fino a 1200 euro spettano, nel periodo dal 5 marzo fino al 31 luglio 2020, alle seguenti categorie di lavoratori:

• dipendenti del settore privato;

• lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

• lavoratori autonomi iscritti all’INPS

• lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali.

Il  bonus viene innalzato fino a 2.000 euro per le seguenti categorie di lavoratori:

• lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato appartenenti alle categorie dei medici; infermieri; tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica;  operatori sociosanitari.

• al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

I bonus spettano nel limite massimo complessivo per il nucleo familiare. Pertanto, in presenza di più figli, di età inferiore a 12 anni, il bonus può essere richiesto anche per tutti i figli, ma in misura complessivamente non superiore a 1.200 euro per il nucleo familiare.

Ai bonus possono accedere sia coloro che hanno in precedenza fruito del voucher baby sitting previsto dal Cura Italia sia coloro che non abbiano mai presentato domanda.

Ricordiamo che  i bonus non possono essere erogati se l’altro genitore risulta percettore di NASpI ovvero di altro strumento di sostegno al reddito, disoccupato o non lavoratore alla data della domanda.

Inoltre,  il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia non può essere fruito per gli stessi periodi per i quali è stato rimborsato il bonus asilo nido, erogato dall’INPS (legge 11 dicembre 2016, n. 232).

I bonus spettano per i figli minori fino a 12 anni di età. Il limite d’età è considerato alla data del 5 marzo 2020 e non si non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

La domanda di bonus può essere presentata:

• sul portale dell’Istituto www.inps.it accedendo al servizio dedicato;

• utilizzando i servizi offerti gratuitamente dai patronati (fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio potrà essere fornito anche in via telematica);

• con il contact center integrato dell’NPS

Per presentare la domanda, il lavoratore deve autenticarsi ai servizi INPS con una delle seguenti credenziali:

· PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS;

· SPID di livello 2 o superiore;

· Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

· Carta nazionale dei servizi (CNS).

 I bonus sono erogati dall’INPS mediante il Libretto Famiglia (articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50). I  beneficiari devono registrarsi come utilizzatori di Libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali >Libretto Famiglia link. Analogamente i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali.

Giovanna Greco

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