Dal WWF Abruzzo riceviamo e pubblichiamo:
Si discuterà domani di fronte al TAR dell’Aquila la domanda cautelare presentata da Federazione Italiana della Caccia e Federcaccia Abruzzo contro il calendario venatorio 2018/2019 del quale si chiede, in sostanza, una estensione in termini temporali e nel numero delle specie cacciabili. Un ricorso dal quale, per inciso, altre associazioni venatorie si sono dissociate. Il WWF ha presentato in proposito un atto di intervento ad opponendum e domani sarà presente in aula con gli avvocati Michele Pezone ed Herbert Simone. Nel proprio documento l’associazione ambientalista risponde punto per punto alle argomentazioni portate avanti nel ricorso, che viene giudicato inammissibile e infondato, e ribatte, con la frequente citazione di altre sentenze in merito, pronunciate anche dallo stesso TAR dell’Aquila, a ciascuna delle motivazioni espresse dalle due associazioni ricorrenti.
La richiesta di sospensione delle parti del calendario che porrebbero limiti all’attività venatoria appare fondata essenzialmente sulla lesione delle aspettative ad esercitare pienamente “il diritto di caccia” da parte dei cacciatori. Ferma restando l’infondatezza di tali richieste, non v’è dubbio che nel bilanciamento degli interessi contrapposti è preminente la tutela di quelli ambientali e della vita della fauna protetta. Lo dice chiaramente la legge 157/92 all’art. 1 comma 2: “L’esercizio dell’attività venatoria è consentito purché non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno alle produzioni agricole”.
«Colpisce – commenta l’avv. Michele Pezone – il fatto che si vogliano aumentare i giorni di caccia e le specie cacciabili anche a fronte degli ultimi drammatici incidenti che hanno evidenziato l’incompatibilità tra gli spari e la fruizione turistico-ricreativa del territorio e quando si comincia anzi giustamente a pensare di vietare l’esercizio venatorio nei giorni festivi».
Aggiunge l’avv. Herbert Simone, che è stato anche vice presidente del WWF Abruzzo: «La 157/92, chiamata riduttivamente “legge sulla caccia”, regola sì anche l’esercizio venatorio, ma le sue finalità non si esauriscono con questa funzione. In sostanza, la protezione è la regola, la caccia l’eccezione».